Attenzione alla pubblicità dei veicoli (nuovi): come farla bene!

Guida legale

Attenzione alla pubblicità dei veicoli (nuovi): come farla bene!

12 agosto 2024 agvs-upsa.ch – Solo nel primo semestre del 2024, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono state immatricolate circa 120.000 autovetture nuove. La pubblicità con annunci di veicoli nuovi è un mezzo essenziale per la promozione delle vendite. Tuttavia, è importante tenere presente questo aspetto: Ogni auto nuova che deve essere pubblicizzata o venduta deve essere pubblicizzata in conformità alla legge, altrimenti si rischia di incorrere in gravi sanzioni. Tahir Pardhan (Servizio giuridico UPSA)


Illustrazione: Estratto dall'opuscolo della SECO sulla divulgazione dei prezzi nel settore auto. Le specifiche evidenziate in blu possono essere spiegate anche con un link.


L’etichetta energetica con informazioni sul consumo energetico del veicolo è sempre obbligatoria per i veicoli nuovi. La legge sull’energia (EnG) costituisce la base per i requisiti della legislazione energetica. L’articolo 44 prevede norme speciali per i veicoli prodotti in serie, ossia per le auto nuove. I requisiti precisi sono stati stabiliti dal Consiglio federale nell’ordinanza sui requisiti di efficienza energetica per impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (EnEV).

L’obbligo di dichiarazione sussiste quando le auto nuove vengono messe in vendita. Secondo l’EnEV, un’autovettura prodotta in serie è nuova e deve quindi essere etichettata se non ha percorso più di 2000 chilometri (art. 10 comma 1 EnEV). Per le auto usate, l’etichetta energetica può essere rilasciata su base volontaria. Questa è disponibile per i veicoli costruiti dal 2000 in poi.

L’“offerta“ comprende qualsiasi attività finalizzata all’immissione sul mercato o alla vendita, vale a dire l’esposizione in locali commerciali o in occasione di eventi, nonché la pubblicità sul sito web, in opuscoli, annunci sui giornali, cataloghi e sui social media. Per tutte le forme di pubblicità devono quindi essere rispettate le seguenti norme.

In primo luogo, è necessario dichiarare il consumo di energia (misurato in conformità all’art. 97 comma 5 VTS, ossia l/100 km o dichiarazione dell’equivalente in benzina per 100 km per i veicoli non a benzina) dell’autovettura prodotta in serie (art. 10 comma 1 EnEV). Ulteriori obblighi sono riportati nell’Allegato 4.1 dell’EnEV:
 
  • Dichiarazione delle emissioni di CO2 (in g/km), misurate secondo l’art. 97 cpv. 5 VTS, e delle emissioni derivanti dalla fornitura di carburante ed elettricità secondo i fattori specificati dal DATEC (art. 12 cpv. 1 lett. c EnEV).
     
  • I dati di base per l’etichetta energetica e la sua suddivisione in categorie A-G vengono ricalcolati ogni anno dal DATEC, adattati ai requisiti legali della legge sul CO2 e aggiornati. La categorizzazione esatta è contenuta nell’ordinanza del DATEC sulle specifiche per l’indicazione del consumo energetico e di altre caratteristiche di autovetture, furgoni e autoarticolati leggeri (VEE-PLS). 
     
  • Nell’utilizzo dell’etichetta energetica è necessario osservare quanto segue:

    L’etichetta energetica deve essere chiaramente leggibile ed esposta in una lingua ufficiale svizzera sull’autovettura stessa o nelle sue immediate vicinanze. Deve essere visibile e leggibile almeno quanto le informazioni sul prezzo e sull’equipaggiamento dell’autovettura.

    Nei punti vendita deve essere chiaramente visibile un riferimento alla piattaforma Internet dell’UFE per l’efficienza energetica dei veicoli. L’UFE fornisce queste informazioni gratuitamente.

    L’etichetta energetica deve essere creata utilizzando lo strumento online fornito dall’UFE all’indirizzo www.energieetikette.ch. 

    Per la pubblicità sui media (elettronici) e anche per i configuratori online: le informazioni devono essere chiaramente leggibili e con caratteri di dimensioni almeno pari a quelle utilizzate per le informazioni tecniche e i dettagli dell’equipaggiamento.

    La categoria di efficienza energetica deve essere indicata anche graficamente. Devono essere utilizzati i file immagine forniti dall’UFE all’indirizzo www.energieetikette.ch.
L’etichetta energetica è un punto importante da considerare nelle gare d’appalto per i veicoli, anche se non è l’unico. Altre norme sono contenute nell’ordinanza sulla divulgazione dei prezzi (PBV) e nelle leggi federali sulla concorrenza sleale (UWG) e sul credito al consumo (KKG). Queste norme sono sempre valide, anche per le auto di seconda mano con un chilometraggio superiore a 2000 chilometri. I principi più importanti, ma non esaustivi, per gli autoveicoli sono i seguenti:
  • Il prezzo effettivo da pagare, compresi tutti gli oneri pubblici (ad esempio l’IVA), deve essere indicato in franchi svizzeri. Il prezzo deve essere chiaramente comprensibile e leggibile e l’indirizzo deve essere riportato sul veicolo stesso o immediatamente accanto ad esso.
     
  • L’autoveicolo stesso e i servizi di assistenza e garanzia inclusi devono essere descritti in dettaglio anche nel luogo in cui il veicolo è esposto. I veicoli devono essere descritti nell’annuncio secondo i loro criteri essenziali.
     
  • In caso di pubblicità con offerta di leasing, l’offerta di leasing deve essere specificata e deve essere indicata la società finanziatrice. Va precisato che il leasing non viene concesso se comporta un sovraindebitamento da parte del consumatore.
     
  • Se vengono pubblicizzati «prezzi a partire da», deve essere descritto il modello base a cui si riferisce il prezzo. Se viene raffigurato un modello (specifico), anche questo deve essere specificato ed etichettato con il prezzo.
     
  • Se le riduzioni di prezzo sono pubblicizzate solo verbalmente e non sono quantificate, devono essere valutate solo rispetto al divieto di pubblicità ingannevole. In caso contrario, i prezzi devono essere indicati e specificati. Diversi prodotti possono essere pubblicizzati con tassi di riduzione o importi di riduzione standardizzati. Le informazioni imprecise sugli sconti (sconti «up-to») non sono generalmente consentite.
Tutte le officine devono rispettare la normativa sull’indicazione dei prezzi e, più in particolare, l’etichetta energetica per le auto nuove. Anche le pubblicità inviate dagli importatori devono essere conformi ai requisiti di cui sopra e la loro conformità alla legge deve essere verificata prima della loro pubblicazione. La responsabilità penale ricade sempre sull’inserzionista, cioè sul proprietario dell’officina. I trasgressori sono passibili di multe di diverse migliaia di franchi svizzeri.
 
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Mercoledì 4 settembre 2024, dalle ore 12.15. (Solo in tedesco)

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