Contratti d’officina: cosa fare e cosa non fare

Garantire la libertà imprenditorial

Contratti d’officina: cosa fare e cosa non fare

5 settembre 2019 agvs-upsa.ch – Il diritto di risolvere unilateralmente un contratto è un importante principio della libertà contrattuale. Tuttavia, altrettanto importante è il diritto di un’impresa a non essere minacciata nella sua esistenza a causa della disdetta del suo partner contrattuale dominante sul mercato.

Patrick Krauskopf, Sarah Umbricht e Therese Sommer, ZHAW. Nella pratica, questa situazione si presenta spesso tra l’importatore e i suoi garagisti. Quest’articolo esamina le regole principali che l’importatore deve osservare al momento della disdetta di un contratto di officina, le conseguenze per il garagista e le sue possibilità di reazione. 

La disdetta del contratto d’officina, una minaccia esistenziale
L’ambito officina è una parte importante del modello di attività commerciale degli importatori di automobili e dei loro partner contrattuali. Per decenni, la collaborazione tra garagisti, in veste di partner commerciali o di centri d’assistenza autorizzati, e il loro importatore si è affermata come relazione commerciale stabile. Da alcuni anni l’industria automobilistica è oggetto di numerosi sconvolgimenti quali digitalizzazione, veicoli a guida autonoma, nuove motorizzazioni ecc. Gli importatori stanno cambiando il loro modello d’affari, riducendo il numero di concessionari e officine o integrandoli nella propria struttura di gruppo.

Il primo passo di tali operazioni di razionalizzazione della rete è la risoluzione, da parte dell’importatore, dei contratti di concessione e assistenza esistenti. Ciò avviene attraverso disdette su tutto il territorio o con la formalizzazione a catena di singole disdette.

In questo modo i garagisti perdono non solo lo status di concessionario/partner di assistenza ufficiale, ma anche gli investimenti specifici per il marchio. E ciò può mettere in pericolo la pura e semplice esistenza dell’officina come azienda.

Il potere di mercato degli importatori – Il correttivo ai sensi della legge sui cartelli
Solitamente, la rete di distribuzione di un importatore è composta da numerosi rivenditori e officine. Un’officina che fornisce servizi di garanzia o altri servizi di manutenzione per veicoli di un determinato marchio ha poche possibilità reali di passare all’importatore di un altro marchio. Questo perché gli investimenti che un’attività deve fare per soddisfare gli standard dell’importatore per un marchio sono enormi e non possono essere trasferiti ad un altro marchio. Inoltre, di norma l’importatore di un altro marchio non ha alcun interesse rispetto all’ingresso sul mercato di un nuovo garagista come parte della sua rete esistente di concessionari e officine. Esiste dunque un evidente rapporto di dipendenza del garagista nei confronti dell’importatore. 

Di per sé, il semplice potere di mercato dell’importatore non rappresenta un problema. Però, se l’importatore abusa della sua posizione di forza a scapito delle officine, entra in gioco la legge sui cartelli, secondo la quale i contratti con gli importatori devono basarsi su condizioni eque. Le seguenti pratiche sono considerate improprie:
  • Condizioni non adeguate nel contratto d’officina, a scapito dell’officina.
  • Rifiuto di rapporti commerciali: il garagista non ha più accesso all’infrastruttura informatica necessaria e quindi non può più eseguire lavori di manutenzione.
  • Le officine interne ai gruppi ottengono condizioni migliori rispetto ai garage indipendenti.
Disdetta del contratto d’officina – I limiti della legge sui cartelli
Gli importatori devono offrire contratti di officina (distinti dal contratto di concessione). Per la risoluzione del contratto di officina, la Commissione federale della concorrenza ha emanato un regolamento che concretizza l’art. 5 LCart («Accordi») nella cosiddetta «Comunicazione Automobili». Nell’assistenza post-vendita, la tutela dei garage come PMI assume un’importanza ancora maggiore con l’art. 7 LCart («Abuso del potere di mercato»). 

Le norme minime previste dalla legge sui cartelli devono essere rispettate in tutti i casi. In singoli casi si applicano ulteriori requisiti (figura I): In caso di disdetta di un contratto di officina, la risoluzione ha le seguenti conseguenze legali e il garagista interessato, in base al rispetto o meno dei criteri (figura I), ha diverse opzioni (figura II).




Per le conseguenze relative a dati dei clienti, servizi di garanzia, procedura per la richiesta di un nuovo contratto di officina, sul sito web dell’UPSA è disponibile il promemoria «Disdetta del contratto di concessione e di post-vendita».
 
Conclusione
Tra importatori e garagisti esiste un evidente squilibrio di potere. Spesso i garagisti non hanno altra scelta che accettare le condizioni dell’importatore, anche se ciò comporta notevoli svantaggi commerciali. Per questo motivo, sono stati stabiliti requisiti minimi per la disdetta dei contratti (di officina), che sono spesso vitali per i garagisti. In caso di domande, dubbi o sospetto di disdetta illegale, consultare l’UPSA o un avvocato.
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