Datenschutzgesetz
Il nuovo obbligo di informazione dei garagisti
28 marzo 2022 agvs-upsa.ch – Di cosa bisogna tener conto al momento dell’acquisizione e dell’elaborazione dei dati personali? I garagisti devono analizzare per tempo le modifiche della legge sulla protezione dei dati, verificarle e, laddove necessario, adattarle. Nel webinar della Business Academy UPSA vengono discussi alcuni esempi tratti dalla quotidianità lavorativa.
Fonte: Istock
mig. Pur ripetendosi tutti i giorni, dal punto di vista della protezione dei dati il contesto è complesso. Quando si acquista un’auto nuova, il garagista riceve dal cliente numerose informazioni che riguardano anche la situazione familiare e permettono di stabilire, per esempio, se i seggiolini per bambini sono un aspetto importante. È necessario far presente agli interessati già all’inizio del colloquio di vendita che le informazioni vengono annotate? La risposta è contenuta nella (riveduta) legge sulla protezione dei dati, che l’avvocato Luca Stäuble illustra alla luce delle specifiche esigenze dei garagisti nel webinar UPSA «La nuova legge svizzera sulla protezione dei dati» (in ted. e fr.).
«Al momento di acquisire dati personali vige l’obbligo d’informazione. Nell’esempio accennato il cliente deve essere necessariamente informato sulla raccolta di dati personali. Il contenuto minimo dell’informazione è stabilito dalla legge. In particolare devono essere comunicate le finalità del trattamento dei dati» spiega Luca Stäuble, riportandole ad esempio, suddivise in categorie, nell’informativa sulla protezione dei dati dell’azienda: i dati personali vengono raccolti fra l’altro per l’esecuzione del contratto, per obiettivi di marketing, per l’ottimizzazione dei prodotti e per scopi statistici. Vanno inoltre indicati in modo trasparente i possibili destinatari di questi dati. «Importatori, assicurazioni, società di leasing, fornitori di servizi logistici o informatici» aggiunge Luca Stäuble citandone alcuni.
Il docente tranquillizza subito i partecipanti al webinar ricordando loro che in un colloquio di vendita di un’auto nuova non occorre prima firmare un contratto per rilevare i dati. «L’informazione in materia di protezione dei dati non è un contratto. È sufficiente che il garagista ne metta al corrente unilateralmente il cliente secondo quanto previsto dalla legge. Ciò può avvenire tramite una dichiarazione sulla protezione dei dati fisica o pubblicata sul sito web. Per garantire un accesso rapido alla dichiarazione online sulla protezione dei dati è ipotizzabile anche l’impiego di codici QR. Resta da vedere come l’ordinanza relativa alla legge sulla protezione dei dati preciserà le modalità dell’obbligo di informazione».
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Il webinar UPSA «La nuova legge svizzera sulla protezione dei dati: ecco cosa dovete sapere subito!» (in ted. e fr.) si terrà nuovamente l’11 marzo 2022, il 3 giugno 2022 e il 16 giugno 2022. Durerà dalle 9 alle 11. I relatori Cornelia Stengel e Luca Stäuble lavorano presso lo studio legale di Zurigo Kellerhals Carrard. Ci sono ancora posti liberi!
Liste di controllo per garagisti
La revisione totale del progetto di legge introduce importanti novità per i garagisti. L’UPSA e l’Associazione svizzera delle società di leasing (ASSL) hanno raccolto le informazioni più rilevanti e redatto varie liste di controllo. Vai alla panoramica.
Il webinar UPSA «La nuova legge svizzera sulla protezione dei dati: ecco cosa dovete sapere subito!» (in ted. e fr.) si terrà nuovamente l’11 marzo 2022, il 3 giugno 2022 e il 16 giugno 2022. Durerà dalle 9 alle 11. I relatori Cornelia Stengel e Luca Stäuble lavorano presso lo studio legale di Zurigo Kellerhals Carrard. Ci sono ancora posti liberi!
Liste di controllo per garagisti
La revisione totale del progetto di legge introduce importanti novità per i garagisti. L’UPSA e l’Associazione svizzera delle società di leasing (ASSL) hanno raccolto le informazioni più rilevanti e redatto varie liste di controllo. Vai alla panoramica.
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mig. Pur ripetendosi tutti i giorni, dal punto di vista della protezione dei dati il contesto è complesso. Quando si acquista un’auto nuova, il garagista riceve dal cliente numerose informazioni che riguardano anche la situazione familiare e permettono di stabilire, per esempio, se i seggiolini per bambini sono un aspetto importante. È necessario far presente agli interessati già all’inizio del colloquio di vendita che le informazioni vengono annotate? La risposta è contenuta nella (riveduta) legge sulla protezione dei dati, che l’avvocato Luca Stäuble illustra alla luce delle specifiche esigenze dei garagisti nel webinar UPSA «La nuova legge svizzera sulla protezione dei dati» (in ted. e fr.).
«Al momento di acquisire dati personali vige l’obbligo d’informazione. Nell’esempio accennato il cliente deve essere necessariamente informato sulla raccolta di dati personali. Il contenuto minimo dell’informazione è stabilito dalla legge. In particolare devono essere comunicate le finalità del trattamento dei dati» spiega Luca Stäuble, riportandole ad esempio, suddivise in categorie, nell’informativa sulla protezione dei dati dell’azienda: i dati personali vengono raccolti fra l’altro per l’esecuzione del contratto, per obiettivi di marketing, per l’ottimizzazione dei prodotti e per scopi statistici. Vanno inoltre indicati in modo trasparente i possibili destinatari di questi dati. «Importatori, assicurazioni, società di leasing, fornitori di servizi logistici o informatici» aggiunge Luca Stäuble citandone alcuni.
Il docente tranquillizza subito i partecipanti al webinar ricordando loro che in un colloquio di vendita di un’auto nuova non occorre prima firmare un contratto per rilevare i dati. «L’informazione in materia di protezione dei dati non è un contratto. È sufficiente che il garagista ne metta al corrente unilateralmente il cliente secondo quanto previsto dalla legge. Ciò può avvenire tramite una dichiarazione sulla protezione dei dati fisica o pubblicata sul sito web. Per garantire un accesso rapido alla dichiarazione online sulla protezione dei dati è ipotizzabile anche l’impiego di codici QR. Resta da vedere come l’ordinanza relativa alla legge sulla protezione dei dati preciserà le modalità dell’obbligo di informazione».
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